C’è Posta per gli Studenti: Logos invia Lettera ufficiale agli Organi competenti

Pubblichiamo la lettera che il Presidente Logos Angelo Alù ha ufficialmente inviato alle autorità ed agli organi competenti per informarli degli effetti derivanti dalla questione “RESIDENZE UNIVERSITARIE” per rimettere al loro accertamento le conseguenze del caso.
Alla cortese Attenzione:
Del Presidente della Regione Siciliana
On.Raffaele Lombardo;
Del Prefetto di Catania
Dott.Vincenzo Santoro;
Dell’ Assessore Regionale
On.Nicola Leanza;
Del Magnifico Rettore
dell’ Università Degli Studi di Catania
Prof.Antonino Recca;
Del Garante D’Ateneo
Prof.Italo Andolina;
Del Direttore ERSU Catania
Dott.Nunzio Rapisarda
Catania, 25 Ottobre 2009
Oggetto: Richiesta di controllo e di indagine in merito alla corretta erogazione dei servizi previsti in favore degli studenti universitari al fine di garantire il concreto esercizio del Diritto allo Studio in conformità alle diposizioni accademiche, amministrative e costituzionali vigenti e contestuale proposta di riforma della corrispondente disciplina.
Rimetto, nella duplice veste di studente universitario e Presidente dell’Associazione Logos, alla vostra attenzione una delicata questione condivisa dal corpo studentesco nel rispetto che ripongo nella legalità e nell’osservanza dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano fautore, come sempre, della certezza della legge e del diritto garantiti dall’ esistenza di mezzi e strumenti istituzionali e giuridici idonei a soddisfare le istanze della collettività attraverso la rimozione ed il superamento di ostacoli che impediscono il concreto esercizio di diritti assoluti e personali inderogabili a partire dal chiaro e generale precetto sancito dall’ art.3 della Costituzione Repubblicana.
Allo stato vi è una situazione grave ed ingiustificabile: Gli studenti catanesi stanno vivendo una vera e propria tragedia che non riguarda soltanto ingiustificati disagi derivanti dalla mancata erogazione dei servizi previsti dall’ ordinamento accademico per garantire il regolare esercizio del DIRITTO ALLO STUDIO ma soprattutto dalla dilagante sfiducia degli utenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni in merito alla loro capacità di risolvere le problematiche esistenti.
Dopo la chiusura della mense Oberdan , dopo i ritardi nella realizzazione della mensa della Cittadella Universitaria ed il serio rischio di chiusura della mensa dell’ Hotel Costa per scadenza del contratto di locazione, continua a consumarsi in maniera sempre più seria e dilagante il dramma dei tanti studenti coinvolti vittime di disagi provocati dall’ assenza di misure idonee a predisporre immediate soluzioni alternative nel gioco del rimbalzo della responsabilità da un ente ad un altro.
Com’ è noto, infatti, il Diritto allo Studio consente a tutti gli studenti universitari di usufruire di una serie di servizi, programmati per l’A.A. 2009-2010 fondamentali ed indispensabili per ottenere vantaggi idonei a rendere la carriere di studio serena ed agevole a tutela soprattutto dei soggetti più bisognosi e meritevoli di tutela e di protezione. Dovere delle Istituzioni Accademiche è di controllare e vigilare sul corretto funzionamento degli strumenti predisposti per il puntuale e preciso esercizio del Diritto allo Studio eliminando gli ostacoli che di fatto possano impedire allo studente di realizzarsi all’ interno dell’ ordinamento universitario. La previsione del Diritto allo Studio, peraltro, determina l’ imposizione a carico degli studenti di una voce contributiva prevista a titolo di tassa e pari ad 85 euro ( CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO – rispetto al totale della prima rata della Tassa di 289,62 euro) che gli studenti sono stati costretti a pagare tassativamente nel termine di decadenza del 12 Ottobre 2009 a pena di una mora di 50 euro in caso di mancanza o ritardo nel pagamento.
La tassa, nell’ordinamento tributario italiano si applica secondo il principio della controprestazione, cioè essa è legata ad una determinata prestazione di un servizio da parte di un ente pubblico. La situazione è paradossale nella misura in cui, infatti, non solo si stravolge il principio di corrispettività che intercorre tra tasse e servizi dal momento che nel caso in esame si percepisce una somma di denaro a titolo di tassa (85 euro) senza destinarla all’ erogazione dei servizi corrispondenti e senza dimenticare che mentre il ritardo dello studente nel pagamento della tassa da luogo alla previsione di una mora (50 euro), il ritardo della pubblica amministrazione nell’ erogare il servizio pattuito è in questo modo privo di conseguenze. Se, dunque, la sussistenza di responsabilità contributive è prevista espressamente per lo studente, non vi sono senz’altro ragioni per non estenderla anche all’ ente pubblico.
Occorre, altresì, evidenziare che il diritto allo studio universitario è previsto dai commi 3 e 4 dall’art. 34 della Costituzione che stabiliscono che “I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica (non solo lo Stato) rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. Si tratta, dunque, di un diritto sociale costituzionalmente protetto, garantito ai capaci e meritevoli e consiste, appunto, nel diritto a che vengano eliminate quelle diseguaglianze economiche che possono rappresentare un ostacolo al compimento degli studi universitari. Il diritto allo studio universitario “si manifesta, dunque, come una delle possibili declinazioni del principio generale di uguaglianza”. Proprio dall’esigenza di assicurare il rispetto dei principi di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di imparzialità dell’amministrazione (art. 97 Cost.) nasceva la previsione della regola del concorso, che implica la selettività nell’attribuzione delle provvidenze, sia per individuare, sulla base di criteri di merito e di reddito, i destinatari, che devono appunto essere i “capaci e meritevoli, privi di mezzi”, sia perché come tutti i diritti costituzionalmente sanciti – e quelli “sociali” in primo luogo – anche questo è soggetto al bilanciamento con altri diritti o interessi tutelati costituzionalmente, inclusi quelli connessi all’equilibrio di bilancio.
Con il d.P.R. n. 616 del 1977 che si è avuto il primo effettivo tentativo di applicare organicamente il diritto sancito dall’art. 34 Cost.: l’art. 44 del decreto del 1977 prevedeva il trasferimento alle Regioni, per il rispettivo territorio, delle funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica e a favore degli studenti universitari e contestualmente il trasferimento delle funzioni, dei beni e del personale delle Opere universitarie, con il compito di promuovere, attuare e coordinare le varie forme di assistenza materiale, morale e scolastica degli studenti.
L’art. 44 è stato attuato con il decreto-legge n. 536 del 1979, convertito nella legge n. 642 del 1979, che all’art. 1 disponeva il trasferimento delle funzioni, dei beni e del personale delle Opere universitarie alle Regioni “nel rispetto dell’autonomia delle università degli studi garantita dall’art. 33 della Costituzione e nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato per rendere effettivo il diritto allo studio di cui all’art. 34 della Costituzione.
La legge n. 390 ha individuato i tre soggetti – lo Stato, l’Università e le Regioni – cui affidare, in un quadro di reciproca collaborazione, l’attuazione del diritto allo studio universitario, inteso come l’insieme delle norme per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l’uguaglianza dei cittadini nell’accesso all’istruzione superiore e, in particolare, per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi. Allo Stato spettava l’indirizzo, il coordinamento e la programmazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario. Alle Università spettava l’organizzazione dei propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato, in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario. Alle Regioni spettava l’attivazione degli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la sua concreta realizzazione. In particolare era previsto (comma 3 dell’art. 7) che le Regioni realizzassero interventi specifici quali l’erogazione di servizi collettivi, tra cui mense, alloggi, trasporti, o di corrispettivi monetari, l’assegnazione di borse di studio, l’orientamento al lavoro e l’assistenza sanitaria. Erano le Regioni ( art. 8 ) a determinare la quota dei fondi destinati agli interventi per il diritto agli studi universitari, da devolvere annualmente all’erogazione di borse di studio per gli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea nel rispetto dei requisiti minimi e secondo le procedure selettive definiti dalla legge quadro e dal prescritto decreto attuativo.
Posto che le Regioni possono autonomamente disciplinare la materia dettando ulteriori strumenti di intervento a favore del diritto allo studio con specifico riferimento all’l’aspetto organizzativo, come affermato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e da autorevole dottrina, sulla scorta della riforma regionale attuata in merito al diritto allo studio dalla Regione Emilia Romagna con legge 15 del 27 luglio 2007 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l’alta formazione) si è avviata una nuova fase per il diritto allo studio, basato soprattutto sull’integrazione dei soggetti coinvolti attraverso una rivisitazione ed un potenziamento delle relazioni con i soggetti interessati – Università, Comuni e studenti – mediante l’istituzione di nuovi sedi di rappresentanza e di concertazione.
Alla luce di ciò si chiede alla Regione, in particolare, il compito di ridefinire l’intero impianto organizzativo del sistema di sostegno al diritto allo studio universitario chiedendo nello specifico la costituzione di nuovi organi “ad hoc”:il Parlamento Regionale degli studenti, la Consulta regionale degli studenti, la Commissione di controllo degli studenti al fine di assicurare il coinvolgimento degli studenti nelle procedure di monitoraggio e di controllo della qualità dei servizi offerti e dell’efficacia gestionale degli stessi, nonché la costituzione di un Organo di vigilanza all’ interno del Consiglio di Amministrazione dell’ Ersu di Catania con diritto di voto e di iniziativa al fine di sollecitare l’organo all’emanazione delle delibere richieste.
Con queste aspettative e finalità, dunque, rivolgo un sincero e speranzoso appello agli organi competenti allo scopo di informarli della vicenda invocando una loro tempestiva azione nel rispetto delle norme fondamentali ed inderogabili per soddisfare le istanze degli studenti più deboli e sancire il trionfo dello Stato di Diritto superando le disattese e delusioni degli utenti coinvolti.
In Fede
Angelo Alù
Presidente Associazione Logos
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ottobre 28th, 2009 at 14:26
[...] “Abbiamo indirizzato la nostra lettera anche al Garante d’Ateneo – afferma il Presidente Logos Angelo Alù – perchè si tratta di una figura istituita appositamente prevista dall’ Università di Catania allo scopo di realizzare un corretto funzionamento dell’ Ateneo ed un miglioramento dei servizi. In questo modo la nostra iniziativa, da sempre svolta ed attuata sul piano politico ed istituzionale, riceve un supporto importante derivante dall’ autorevolezza giuridica ed interpretativa di un’ illustre personalità del diritto”. Per approfondimenti sulle motivazioni di questa scelta visualizza il seguente link: http://www.associazionelogos.org/?p=3671 [...]
gennaio 6th, 2010 at 06:42
issue investigate 2005 comparable continues place
gennaio 15th, 2010 at 06:49
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febbraio 2nd, 2010 at 12:21
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